se la strada privata è soggetta a pubblico passaggio sono più che legittimati a elevare contravvenzioni.. in più: il carico non può certo considerarsi sistemato in modo da evitarne la caduta.. se tuo zio fa una frenata o se ti tamponano voglio vedere dove va a finire il frigo tenuto "saldamente" con le mani. Inoltre ti è andata bene che hai trovato 2 che ci hanno messo 50 min a farti una multa.. se trovavi uno più veloce ti faceva anche la multa per l'art.141 comme 2° e 11° che dice che Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. e voglio vedere con una mano sul tetto a reggere il frigo come avrebbe fatto tuo zio a dimostrare di poter compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione, inoltre ti avrebbero fatto l'art.154 (esecuzione e segnalazione delle manovre) visto che con una mano sul tetto a tenere il frigo immagino che riesca un po' difficile a tuo zio mettere anche le frecce per svoltarsi o accostare per entrare nel parcheggio! Quindi io ricorsi non ne farei e se ti avessero voluto fare una ripicca ti avrebbero fatto 3 verbali e non 1 (ammesso che li conoscessero).
Cmq questo è il testo dell'art.164 del c.d.s.
Articolo 164
Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né
impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la
stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di
segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art.61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della
sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte
sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
IO NON DEVO DISCUTERE CON TE.. IO TI DICO COSA PREVEDE IL CODICE E TI HO SCRITTO IL TESTO DELL'ARTICOLO... SE NON CI CREDI VATTI A GUARDARE LA LEGGE O FAI RICORSO.. A ME CAMBIA BEN POCO SAI? SEI TU CHE HAI FATTO LA DOMANDA... CMQ PER NOTIZIA LA FRECCIA SERVE ANCHE SE IL PARCHEGGIO NON è A 90° PER SEGNALARE L'INTENZIONE DI FERMARSI E USCIRE DAL FLUSSO VEICOLARE... SPERO TU NON ABBIA LA PATENTE!!