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Requisiti psico fisici
Art.1
visus complessivo non inferiore a 10/10;
acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, l'adozione di lenti a contatto o lenti a contatto associate ad occhiali. Per i monocoli (organici e funzionali) l' acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali, lenti corneali o con l'uso di entrambe:
senso cromatico normale alle tavole di Ishihara;
soglia uditiva non superiore a 30 dB nell'orecchio migliore. (Come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1.000, 2.000 Hz), o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 6 metri di distanza complessivamente. Tale requislto può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.
In caso di anacusia, l'idoneità è limitata all' esercizio della caccia in appostamento;. adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente maneggio sicuro dell' arma;
assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio (statico o dinamico);
assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti.
Art. 2
I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773sono i seguenti:
a) Requisiti visivi:
1) Soggetti con visione binoculare:
visus naturale: 5/ 10 per ciascun occhio;
visus corretto: 10/10 complessivi con non meno di 5/10 per l'occhio che vede meno;
correzione: è ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 8 diottrie;
l' eventuale differenza fra i due occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 3 diottrie per la miopia. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l' astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l' astigmatismo misto;
senso cromatico normale alle tavole di Ishihara.
2) Soggetti monocoli:
visus naturule minimo: 6/ 10; visus corretto: 10/10; senso cromatico normale alle tavole di Ishihara.
b) Requisiti uditivi:
soglia uditiva non superiore a 20 dB migliore. (Come soglia si intende il valore medio della audiometrica espressa in dB HL per via aerea frequenze di 500, 1.000, 2.000 Hz). Comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB, o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri con l' orecchio che sente meno, raggiungibile anche con l' utilizzo di protesi adeguate. In caso di anacusia la soglia auditiva naturale non deve essere comunque interiore a 60 dB:
adeguata capacità degli arti superiori e della vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma;
assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio (statico o dinamico). . L'idoneità non può essere rilasciata ai soggetti che negli ultimi due anni hanno sofferto di crisi comiziali;
assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti.
Art. 3.
L'accertamento dei requisiti psico-fisici è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato o da singoli medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a